intermediario abilitato alla presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali può ( all’inizio del rapporto col cliente in sede di sottoscrizione del mandato stabilire anche un impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’agenzia i dati delle dichiarazioni o comunicazioni e tale impegno si può ritenere conferito per tutta la durata del mandato (art. 3 c. 6 bis DPR 322/1998) in secondo luogo la dichiarazione che viene inviata deve essere sottoscritta solo dal contribuente e non anche dall’intermediario . Questo significa che il contribuente deve conservare per i periodi previsti per legge la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta sul modello conforme approvato , mentre gli intermediari devono conservare anche su supporti informatici , copia delle dichiarazioni (quindi non neccessariamente firmate dal contribuente ) delle quali l’amministrazione finanziaria può chiedere l’esebizione . l’intermediario può mettere a disposizione la dichiarazione con la ricevuta d’invio nei 30 giorni successivi all’invio tramite  email , pec , o su piattaforma internet riservata il contribuente a sua volta ha  3 possibilità : stamparla firmarla e conservare copia cartacea ; conservarla in modalità elettronica semplice  PDF e stamparla e firmarla su richiesta dell’agenzia ; conservarla in modalita digitale con firma digitale i requisiti di sicurezza integrità  immodificabilità ciò eviterebbe di stampare anche la dichiarazione in fase di controllo non si dice nulla degli allegati i documenti necessari per la compilazione della dichiarazione , E’ necessario in ogni caso scansionare gli allegati e inviare per posta elettronica anche quelli ai fini della conservazione ed esibizione in caso di controllo